Veneto: emanata legge per il recupero dei sottotetti a fini abitativi

La Regione Veneto, proprio sul finire del 2019 ha emanato una nuova legge sul recupero dei sottotetti a fine abitativi.

La legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi (pubblicata sul BUR Regione Veneto n. 150 del 27.12.2019), infatti, abrogando la precedente legge 06.04.1999 n. 12 ha inteso promuovere e disciplinare il recupero dei sottotetti, favorendo la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità.

Il provvedimento normativo dispone che oggetto della misura sono i sottotetti da intendersi quali il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza, purchè realizzati legittimamente entro il 6 aprile 2019.

Le condizioni ed i limiti per il recupero di tali vani sono rimandate ai regolamenti edilizi comunali, ma dovranno essere comunque rispettati i parametri individuati dal testo di legge, quali:

a) l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, di 2,20 metri per i Comuni montani disciplinati ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane” e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,60 metri, ridotto a 1,40 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile; gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. Per i locali con soffitto a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento;

b) il rapporto illuminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo;

c) i progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche ed energetiche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

d) il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per l’ampliamento delle unità abitative esistenti e non può determinare un aumento del numero delle stesse.

Gli interventi non potranno alterare la sagoma dell’edificio, altezze di colmo e digronda e le linee di pendenza delle falde, esclusi i casi in cui sia necessario l’inspessimento delle falde di copertura per raggiungere un migliore rendimento energetico.

Ai Comuni spetterà inoltre indicare nel regolamento edilizio le tipologie di apertura nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell’edificio oggetto dell’intervento, e potranno inoltre escludere alcune tipologie edilizie dall’attività di recupero dei sottotetti (interventi in aree soggette a regime di inedificabilità, aree a pericolosità idraulica o idrogeologica per le quali sono previsti divieti di ampliamento volumetrico e di superficie), fatte salve in ogni caso le disposizioni del piano regolatore comunale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

Gli interventi da realizzarsi saranno classificati quali ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, pertanto soggetti a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), e saranno soggetti al versamento di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione; i Comuni potranno però applicare una maggiore (massimo del 20%) del contributo, e destinare tali somme alla riqualificazione urbana, interventi sull’arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale del Comune stesso.

La realizzazione degli interventi sarà però subordinata al reperimento di spazi per la realizzazione di parcheggi pertinenziali, in misura non minore di un 1mq per ogni 10 metri cubi di spazi soggetti a ristrutturazione. I Comuni però possono individuare zone in cui, in assenza di spazi per la realizzazione di detti parcheggi, sono consentiti gli interventi dietro pagamento di un onere pari alla monetizzazione di aree per parcheggi.

3. Le volumetrie dei sottotetti recuperate ai sensi della presente legge non sono computabili ai fini dell’applicazione degli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14.