Decreto Rilancio: credito d’imposta per le locazioni commerciali

credito d'imposta

Il Decreto Rilancio è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi 20 maggio (Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020), e come preannunciato contiene una novità per i conduttori di immobili ad uso non abitativo.

L’art. 28 del decreto infatti dispone:

un credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione pari al 60 dell’ammontare del canone di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o per l’esercizio in via professionale e continuativa di attività di lavoro autonomo per i mesi di marzo, aprile, maggio.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che:

  • i soggetti non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro; questo limite non si applica alle strutture alberghiere o agrituristiche.
  • per i conduttori esercenti attività economica, abbiano subìto una riduzione del fatturato pari ad almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Il credito di imposta è fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa per i canoni (cioè per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020) o in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 241/97; per utilizzare il credito è necessario che il pagamento dei canoni sia effettivamente avvenuto.

Per le attività turistico ricettive il credito è concesso per i canoni di locazione relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno.

L’agevolazione si applica inoltre anche agli enti non commerciali, del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti per i canoni di locazione, leasing, o concessione di immobili condotti in locazione per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il credito d’imposta maturato non concorre a formare il reddito ai fini IRPEF – IRES ed IRAP

Tale credito d’imposta non è cumulabile con l’agevolazione già prevista dal Decreto Legge n. 18/2020 relativa alla locazione dei locali commerciali classificati come C/1, per cui il conduttore di questa tipologia di immobili dovrà scegliere per quale credito optare.

Parimenti, il credito d’imposta, in questo caso però pari al 30% del canone, è riconosciuto per il fitto di azienda, nel quale è compresa la locazione di almeno un immobile destinato ad uso produttivo, commerciale, artigianale, agricolo, turistico o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo.

Avv. Francesco Saverio Del Buono