Credito d’imposta locazioni commerciali: arrivano le istruzioni per la cessione del credito

credito d'imposta locazioni commerciali

Sono state pubblicate, con Provvedimento a firma del direttore dell’agenzia delle entrate, le istruzioni operative per la cessione del credito fiscale per le locazioni commerciali previsto dai Decreti Legge n. 18/2020 e 34/2020.

Con il provvedimento sono stati pubblicati anche il modello e le istruzioni per la cessione e le modalità di utilizzo da parte dei cessionari del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Dl n. 18/2020) e ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 Dl n. 34/2020).

La cessione andrà comunicata in modalità telematica all’agenzia secondo il modello di cui sopra e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

  • il codice fiscale del cedente che ha maturato il credito d’imposta
  • la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce
  • l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce
  • l’importo del credito d’imposta ceduto
  • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta
  • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, con l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi
  • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

La comunicazione dovrà essere effettuata dal cedente, beneficiario del reddito d’imposta, con l’invio del modello, tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, esclusivamente in modalità telematica tramite l’apposita sezione del portale dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento non definisce le modalità per l’invio della comunicazione da parte degli intermediari, che saranno regolate da un provvedimento di successiva emanazione.

Utilizzo da parte dei cessionari

I cessionari potranno utilizzare il credito acquisito con le stesse modalità del cedente; pertanto se intende utilizzare il credito in compensazione dovranno:

  • presentare il modello F24 per mezzo dei servizi telematici dell’Agenzie delle Entrate;
  • non potrà essere inserito un importo del credito superiore all’ammontare disponibile, pena lo scarto del modello F24;
  • non si applicano i limiti sugli importi previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007

Codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito e le istruzioni per il modello F24 saranno pubblicati con apposita risoluzione.

Il credito d’imposta acquisito potrà essere utilizzato in compensazione già dal giorno successivo a quello della comunicazione telematica della cessione, dopo l’accettazione della cessione da parte del cessionario tramite l’apposita funzionalità del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito dovrà inoltre essere utilizzato entro il 31.12 dell’anno in cui è avvenuta la cessione, e non potrà:

  • essere utilizzato in anni successivi;
  • richiesto a rimborso;
  • ulteriormente ceduto.

Il cessionario potrà, in alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31.12 dell’anno in cui è avvenuta la prima cessione, procedere ad una ulteriore cessione. In questa ipotesi spetterà al cedente provvedere alla comunicazione, sempre in modalità telematica, con la procedura prevista dal portale dell’Agenzia.

Il secondo cessionario utilizzerà il credito con le stesse condizioni e termini applicabili al cedente, sempre previa accettazione in modalità telematica che lo stesso cessionario dovrà effettuare.

L’amministrazione finanziaria si riserva di effettuare controlli sul diritto al credito d’imposta, sanzionando eventuali irregolarità commesse:

  • dal beneficiario del credito per la mancata sussistenza dei requisiti, corretta determinazione dell’ammontare ed il corretto utilizzo;
  • dai cessionari per l’utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto con la cessione.

Si ricorda che la cessione può applicarsi sia al credito d’imposta sul canone di locazione del mese di marzo 2020 per negozi e botteghe (art. 65 Decreto Legge n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) sia al credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo per i mesi di marzo – aprile – maggio 2020 (aprile – maggio – giugno per le attività turistiche) previsto dall’art. 28 Decreto Legge n. 34/2020 “Decreto Rilancio).

Avv. Francesco Saverio Del Buono