Decreto Sostegni-bis II: esente da imposte l’acquisto prima casa per gli under 36

Il Decreto Legge 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni-bis) tra le misure per il rilancio dell’economia ha introdotto delle disposizioni per favorire l’acquisto di immobile da adibire a prima casa per i soggetti di età inferiore a 36 anni.

Tra queste misure (art. 64 commi 6 – 11) vi sono anche delle importanti agevolazioni fiscali che andiamo adesso ad elencare, per gli acquisti di immobili realizzati entro il 30 giugno 2022:

  • esenzione dalle imposte di registro ed ipocatastali per l’acquisto di prima casa da parte di soggetti che non abbiano compiuto i 36 anni al momento della stipula del rogito. Oltre al requisito dell’età è richiesto che l’immobile non rientri nelle categorie di pregio (A/1 – A/8 – A/9) e che l’acquirente abbia un ISEE non superiore ad euro 40.000 (comma 6);
  • credito d’imposta per gli acquisti soggetti ad IVA che rispettino i requisiti di cui al punto precedente; il credito è pari all’imposta sul valore aggiunto e potrà essere utilizzato per ridurre imposte di registro, ipotecaria, catastale su acquisti e successioni e donazioni successive all’acquisto dell’immobile, ed in detrazione dalle imposte sui redditi per dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’atto di acquisto, o in compensazione (comma 7);
  • esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse di concessioni governative su mutui e finanziamenti stipulati per acquisto, costruzione e ristrutturazione degli immobili (pari allo 0,25% dell’importo del finanziamento) che possono godere delle agevolazioni di cui ai punti precedenti (comma 8).

L’indebita fruizione delle agevolazioni comporta il recupero dell’imposta non versata, con addebito di sanzioni ai sensi della normativa in materia di agevolazioni prima casa (nota II bis all’art. 1, della tariffa, parte II, allegata al DPR n. 131/86 e art. 20 DPR n. 601/73).

Si riportano per opportuna conoscenza i commi 6 – 11 dell’art. 64 del Decreto Legge 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) dedicati a tali agevolazioni:

6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta’, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta’ nell’anno in cui l’atto e’ rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.                                                                                                            7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, e’ attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta’ nell’anno in cui l’atto e’ stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta puo’ essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero puo’ essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; puo’ altresi’ essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non da’ luogo a rimborsi.  8. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreche’ la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.                                                                                     9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.    10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.                                11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 347,34 milioni di euro per l’anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Avv. Francesco Saverio Del Buono